Periodo di prova

Aggiornato il: 17/01/2023

Inserimento del periodo di prova nella lettera di assunzione

Per i nuovi assunti, il contratto collettivo nazionale del lavoro prevede un determinato periodo di prova che cambia in base alla tipologia contrattuale e/o livello di inquadramento.

A disciplinare il periodo di prova é l'art. 12 del CCNL in vigore dal 01/10/2020 il cui testo integrale si riporta in seguito:

  1. I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D super) ed i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.
  2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto comunicazione di recesso s’intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.
  3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
  4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.
  5. L’apposizione del periodo di prova deve risultare da atto scritto.

Per essere valido, il periodo di prova, come riportato al comma 5, deve risultare da atto scritto.

Per questo motivo, quando si carica l'anagrafica del dipendente, MondoColf propone automaticamente i giorni di prova stabiliti dal CCNL come indicato nell'immagine seguente:

Il campo "Periodo di prova" é un campo modificabile e l'utente, se lo desidera, puó variare (si sconsiglia di indicare un periodo superiore a quello previsto dal CCNL).

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